Pensioni: c'è chi paga di più
Donne e precari colpiti due volte dalla manovra finanziaria
Come è noto, il DL 78/10 ha modificato l’età pensionabile delle lavoratrici del pubblico impiego portandola da 60 anni a 65 dal 1 gennaio del 2012.
Questa disposizione sarebbe stata superabile ricorrendo alla legge 322/1958 che consentiva di ricostituire gratuitamente l’intera posizione assicurativa all’INPS, lavorando anche per un periodo molto breve presso un posto di lavoro del privato, recuperando cosi la possibilità del pensionamento a 60 anni.
Per impedire questa possibilità il maxiemendamento del Governo alla manovra finanziaria, già approvato dal Senato e ora in discussione alla Camera, abroga la legge 322/1958 e, dal 1° luglio 2010, interviene rendendo molto onerose le ricongiunzioni dei periodi assicurativi (dall’INPS verso l’INPDAP e viceversa) richieste sulla base della legge 29/79.
A sostegno di un provvedimento iniquo, quello dell’innalzamento dell’età pensionabile per le sole lavoratrici del pubblico impiego, entrano nel tritacarne della macelleria sociale anche e nuovamente i lavoratori più deboli, cioè i precari, che non hanno la garanzia della permanenza nel posto di lavoro e che con tutta probabilità, nel corso della loro vita lavorativa saranno costretti a passare da un ente previdenziale all’altro.
In ogni caso è consigliabile, per chi non lo avesse ancora fatto, provvedere alla ricongiunzione dei periodi assicurativi (art. 2 della legge 29/1979), rivolgendosi agli uffici territoriali dell’INCA (di cui alleghiamo una nota in merito al maxiemendemento), prima della pubblicazione in Gazzetta ufficiale della nuova normativa.