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Scheda approfondimento normativa sullo sciopero del 20 marzo

La previsione nella scuola di scioperi brevi della durata un’ora deriva dalla normativa in vigore che considera lo sciopero superiore all’ora ultrattivo con la conseguente trattenuta dell’intera giornata

20/03/2003
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La previsione nella scuola di scioperi brevi della durata un’ora deriva dalla normativa in vigore che considera lo sciopero superiore all’ora ultrattivo con la conseguente trattenuta dell’intera giornata. La collocazione al termine della giornata lavorativa ( le ultime ore del mattino per i tempi "normali", l’ultima del pomeriggio per i tempi pieni e prolungati) risponde in primo luogo all’esigenza di informare sul posto di lavoro sia i lavoratori che l’utenza e di concordare in quella sede le modalità di partecipazione alle iniziative di mobilitazione in atto.

Evidentemente nella scuola la situazione è più delicata che altrove, data la presenza di minori. Diversa sarà la situazione tra scuola dell’infanzia o dell’obbligo e scuola secondaria superiore.Ed è anche evidente che diversi saranno i comportamenti dell’utenza in relazione alle diverse situazioni. Diversa sarà perciò la condizione oggettiva a cui potranno trovarsi davanti i lavoratori della scuola. Le organizzazioni studentesche sono mobilitate, ma la loro incisività sarà differente da località a località. Quindi anche in quest’ultimo caso ci saranno differenze determinate dal diverso comportamento degli studenti.

Nondimeno è importante che gli insegnanti, il personale Ata e i dirigenti scolastici manifestino comunque: la collocazione dello sciopero orario alla fine dei turni è volta perciò anche a favorire la partecipazione alle manifestazioni che si svolgeranno sul territorio.

Lo sciopero e la norma
Da un punto di vista formale lo sciopero odierno nella scuola avviene in deroga alle disposizioni previste dal comma 5 dell’art. 2 della legge 146/90 in tema di preavviso minimo in caso di sciopero. L’argomento e le circostanze dello sciopero lo rendono piuttosto riconducibile al comma 7 dello stesso articolo che recita : " Le disposizioni del presente articolo in tema di preavviso minimo e di indicazione della durata non si applicano nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori."

La proclamazione formale, necessariamente improvvisa dello sciopero, che da parte di Cgil Cisl Uil Scuola è già avvenuta, rende lo sciopero pienamente legittimo e, se inibisce la possibilità di definire per tempo servizi minimi,
comunicazioni ai superiori ecc., tutela in ogni caso i lavoratori sul fronte del diritto ad esercitare lo sciopero per ciò che riguarda tempi e modi. Sono note a tutti comunque le norme ordinarie circa la responsabilità civile di ciascuno rispetto alla tutela dei minori.

Parlare di pace a scuola
Ma l’impegno della scuola e dei suoi lavoratori non termina qui. E’ evidente che la scuola riveste un ruolo importante nella diffusione della comprensione e dell’accoglienza. Essa è perciò naturalmente un luogo di pace. E’ a partire da questa considerazione che da subito, ma anche proseguendo nei giorni successivi, andrà previsto un impegno con gli alunni su questi temi, per dimostrare che la ricchezza, la forza, la vitalità dell’arte, della cultura, del pensiero non si piegano all’ineluttabile. Forse la pace non si può insegnare ma la cultura dei diritti, dello sviluppo sostenibile, una cultura che fa delle persone la ricchezza dei popoli ne è una condizione fondamentale, tanto più oggi quando milioni di persone testimoniano questa dimensione etica.
Gli eventi non potranno far tacere questa cultura. E bisognerà cominciare dalla vigilanza contro malcelate propagande belliciste, contro atteggiamenti striscianti di intolleranza religiosa e culturale, contro comportamenti "bullisti" che celano razzismi e xenofobie, che potrebbero risultare incrementati e persino giustificati nel clima di guerra.

Roma, 20 marzo 2003

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