Personale ATA: utilizzo della malattia per l’espletamento di visite specialistiche, terapie o esami diagnostici
Una nota di chiarimento sull’applicazione nella scuola delle norme contrattuali.
Sul tema dell’esercizio del diritto alla tutela della salute dei lavoratori della scuola del comparto Istruzione e Ricerca registriamo interventi dei più svariati soggetti, più o meno legittimati a fornire interpretazioni della norma contrattuale, che stanno producendo disorientamento e confusione.
Riepiloghiamo quindi di seguito la norma contrattuale e la nostra interpretazione.
Con l’entrata in vigore del nuovo CCNL del 19 aprile 2018 per il personale Ata sono state previste, all’art. 33, nuove forme di permessi orari retribuiti aggiuntivi rispetto a quelle già presenti nel CCNL del 2007. Tra queste ci sono anche i permessi orari per l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici per un totale di 18 ore di permesso retribuito per ogni anno scolastico e fruibili sia su base oraria che giornaliera. In questo secondo caso sono computate le ore di servizio effettivo dovute nella giornata. Nel caso di rapporto di lavoro part-time il monte ore viene riproporzionato.
Queste ore di permesso sono assimilate alle assenze per malattia ai fini del computo (6 ore equivalgono ad una giornata di malattia), sono retribuite allo stesso modo delle assenze dovute a malattia ma non sono assoggettate alla decurtazione del trattamento economico accessorio previsto dalla legge per le assenze per malattia fino a 10 giorni (purché vengano fruite ad ore).
Nel caso invece in cui l’assenza venga fruita su base giornaliera, allora è sottoposta alla medesima decurtazione prevista per i primi dieci giorni di malattia.
La richiesta va formulata con almeno 3 giorni di anticipo, salvo i casi di comprovata urgenza e necessità.
I permessi sono incompatibili con la fruizione nella medesima giornata di altre tipologie di permessi fruibili ad ore e con i riposi compensativi per maggiori prestazioni lavorative.
Rispetto alla malattia, questa tipologia di assenza può essere giustificata, anche in ordine all’orario, mediante attestazione del medico o del personale amministrativo della struttura, anche privata, presso cui si effettua la visita o la prestazione.
Il nuovo CCNL precisa, inoltre, i diversi casi in cui è possibile ricorrere direttamente all’assenza per malattia, da attestare con le stesse modalità previste per tale fattispecie.
Questo è possibile nel caso in cui l’espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici sia concomitante a situazioni di incapacità lavorativa per una patologia in atto. In questo caso l’assenza dal proprio domicilio (anche ai fini delle visite fiscali di controllo) può essere attestata o direttamente del medico, oppure anche dallo stesso personale amministrativo della struttura, anche privata, presso cui si effettua la visita o la prestazione (art. 33 c. 11).
Analogamente è possibile richiedere direttamente la malattia in tutti i casi in cui l’incapacità lavorativa sia determinata dalle caratteristiche di esecuzione o di impegno della visita, degli accertamenti, degli esami o della terapia stessa. Anche in questo caso l’assenza può essere attestata, oltre che dal medico, dal personale amministrativo della struttura (art. 33 c. 12).
Infine viene precisato che, nei casi in cui, a causa delle patologie sofferte, ci si debba sottoporre a terapie periodiche, anche per lunghi periodi, è sufficiente un’unica certificazione, anche cartacea, del medico curante che attesti tale situazione secondo calendari stabiliti. A tale certificazione dovrà poi seguire l’attestato relativo a ciascuna singola prestazione.
Quindi, una volta esaurite le 18 ore, è sempre possibile ricorrere all’assenza per malattia per le ulteriori giornate necessarie ad espletare visite specialistiche e accertamenti diagnostici, al fine di tutelare il diritto alla salute.
Resta ferma la scelta del lavoratore di ricorrere, in alternativa alla malattia per l’intera giornata, ed anche per non subire le decurtazioni economiche previste per i primi 10 giorni, ai permessi brevi a recupero (art. 16 Ccnl/07), ai permessi per motivi familiari e personali documentati anche con autocertificazione (art. 15 Ccnl/07 per i docenti e art. 31 Ccnl/18 per gli Ata), ai riposi compensativi per gli Ata di prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo effettuate (art. 54 Ccnl/07 commi 3 e 4) oltre che alle ferie, compatibilmente con le esigenze di servizio.
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