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Svolta sulle immissioni in ruolo, precedenza a chi supera i 36 mesi

Il ddl di mario pittoni, presidente della VII commissione senato

26/06/2018
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ItaliaOggi

CArlo Forte

Immissione in ruolo di diritto per i precari che superano i 36 mesi di insegnamento e, in assenza di disponibilità, precedenza assoluta per gli incarichi di supplenza. Lo prevede il disegno di legge S 355 presentato dal presidente della commissione istruzione del senato, Mario Pittoni (Lega). La proposta prevede che se i docenti avranno lavorato per più di tre anni con contratti a tempo determinato avranno diritto ad essere stabilizzati con un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L'assunzione non sarà immediata, perché dovrà fare i conti con l'effettiva presenza di disponibilità in organico di diritto. Fermo restando che non sono previste modifiche all'attuale sistema di reclutamento. Secondo il quale le cattedre e i posti utili all'assunzione dei precari storici sono determinati nell'ordine del 50% delle disponibilità che si verificano di anno in anno. Mentre il restante 50% rimane utile solo ed esclusivamente per le immissioni in ruolo da concorso. Si tratta, quindi, di una sorta di precedenza che non dovrebbe comportare stravolgimenti dell'attuale sistema. I docenti che matureranno il diritto alla stabilizzazione, infatti, nella maggior parte dei casi coincidono con i precari storici che occupano le prime posizioni nelle graduatorie a esaurimento. E che maturerebbero, in ogni caso, il diritto all'immissione in ruolo per effetto dello scorrimento di tali graduatorie.

Le nuove disposizioni, se approvate, introdurranno delle novità solo per i precari non compresi nelle graduatorie a esaurimento che, al compimento del 36esimo mese di servizio con supplenze annuali, matureranno il diritto ad essere graduatoti in nuovi elenchi in tutto simili alle graduatorie a esaurimento. In buona sostanza, dunque, il sistema delineato nel disegno di legge si tradurrebbe in una sorta di riedizione delle graduatorie a esaurimento alle quali avrebbero accesso tutti i precari triennalisti a prescindere, però, dal fatto di essere muniti dell'abilitazione all'insegnamento. Va detto subito che il disegno di legge non fa menzione dell'inclusione dei nuovi triennalisti in apposite graduatorie.

Ma una lettura costituzionalmente orientata delle relative norme non potrebbe prescindere dal fatto che il sistema di reclutamento nella pubblica amministrazione è informato al principio del merito. Principio che, nei concorsi per soli titoli, viene attuato secondo il sistema delle graduatorie e dei punteggi. L'analogia con il sistema delle graduatorie a esaurimento viene in rilievo anche coordinando i vari commi del disegno di legge (che prevede l'immissione in ruolo di diritto dei precari triennalisti) con i commi successivi. Al comma 3, infatti, viene disposta una clausola di salvaguardia per tutti quegli insegnanti che, allo scadere dei 3 anni di servizio, vengano a trovarsi nell'impossibilità di conseguire la stabilizzazione a causa di carenza di posti.

A questo proposito è prevista una precedenza nella stipula di contratti a tempo determinato nell'organico di fatto, per le graduatorie dove i docenti interessati risultino inseriti. Precedenza che assumerebbe rilievo in primo luogo per le supplenze fino al 30 giugno, che vengono attribuite dall'ufficio scolastico tramite lo scorrimento delle graduatorie a esaurimento. E un'ulteriore precedenza è prevista anche per le supplenze temporanee, nell'ambito della provincia di appartenenza. Precedenza, quest'ultima, che viene, di fatto, già attribuita dai dirigenti scolastici agli aspiranti docenti inclusi nella prima fascia delle graduatorie di istituto. In questo caso, però, ci sarebbe una novità.

Il disegno di legge prevede, infatti, che la precedenza debba avvenire «senza limitazioni di scelta delle scuole». Dunque per tutte le scuole della provincia. Il dispositivo prevede, inoltre, che ai precari triennalisti venga attribuito il diritto all'immissione in ruolo, dall'anno successivo alla maturazione dei 36 mesi, nelle assunzioni a tempo indeterminato nella provincia o regione diverse da quelle di appartenenza, a condizione che siano esaurite tutte le graduatorie a tempo indeterminato e che non ne sia previsto l'aggiornamento per l'anno successivo».

Il dispositivo, se approvato, sostituirà il comma 131 della legge 107/2015, il quale prevede: «A decorrere dal 1° settembre 2016, i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di 36 mesi, anche non continuativi».

Per effetto di questa norma, peraltro, è già esecutivo il computo degli anni che, per alcuni doventi, già dal 2019/20 porterà a non poter stipulare più supplenze annuali con il personale docente precario che avrà svolto 36 mesi di servizio. Tant'è che il ministero dell'istruzione ha già dato disposizioni tal senso agli uffici periferici e ai dirigenti scolastici con la circolare n. 37381 del 29 agosto 2017


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