Contratto: positiva posizione dell'ARAN
Più volte il MIUR è intervenuto sulle materie contrattuali “interpretando”, invece di applicare, gli articoli in modo difforme dalla volontà delle parti che pure sottoscrivono il contratto
Più volte il MIUR è intervenuto sulle materie contrattuali “interpretando”, invece di applicare, gli articoli in modo difforme dalla volontà delle parti che pure sottoscrivono il contratto.
Recentemente ha sottoposto all’ARAN una serie di quesiti che riguardano
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gli articoli 33 e 58 del contratto che, come sapete, permettono di accettare da parte del personale rapporti di lavoro a tempo determinato “purchè di durata non inferiore ad un anno”;
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l’articolo 8, comma 2 sul numero di assemblee cui può accedere il personale docente ed ATA se sono convocati in assemblee separate;
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l’articolo 17, comma 8 , rispetto alla decorrenza contrattuale ed alle ritenute che venivano effettuate su CIA ed RPD per le assenze per malattia.
La risposta dell’ARAN conferma a pieno quanto la CGIL Scuola ha sempre sostenuto su questi punti e risolve positivamente soprattutto la vicenda delle trattenute, in caso di assenze inferiori a 15 giorni,effettuate sulla PRD e sulla CIA ponendo un punto chiaro rispetto ad una interpretazione del tutto restrittiva delle norme contrattuali che ci hanno visto protagonisti di una lunga fase di vertenze. Infatti l’ARAN chiarisce
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che la decorrenza economica della norma prevista dall’art 17 è da considerarsi dal 1 gennaio 2002; questo pone fine alle iniziative del Ministero dell’Economia che imponevano unilateralmente la riduzione di CIA ed RPD per le assenze precedenti il 24 luglio 2003, data di sottoscrizione del CCNL.
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Per quanto riguarda gli articoli 33 e 58 specifica che i posti su cui il personale può accedere possono essere indifferentemente sia quelli di durata annuale, vacanti e disponibili fino ad agosto, che quelli disponibili solo fino al 30 giugno.
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Il limite di due assemblee al mese, indicato dall’articolo 8, va considerato in modo distinto per le due categorie di personale, docente ed ATA: quindi se le assemblee sono convocate in modo separato si possono tenere due assemblee per i docenti e due per il personale ATA.
testo nota
Roma, 17 febbraio 2004
Prot. 1289
Risposta a nota n.302 dell’11.2.04
Al Direttore Generale per il Personale
della scuola presso il MIUR
viale Trastevere 76/A
00153ROMA
OGGETTO: quesiti sull'applicazione del CCNL Scuola 24.07.03
In esito alla nota a margine citata si forniscono qui di seguito i richiesti chiarimenti:
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La norma di cui all' art. 17, comma 8, del CCNL in oggetto (trattamento economico spettante in caso di malattia) può considerarsi decorrente dal lo gennaio 2002. Tale indicazione si rende compatibile con le disponibilità finanziarie complessive rinvenibili dalle economie dello stesso CCNL.
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Gli artt. 33 e 58, nel riferirsi alla possibilità di accettare incarichi a tempo determinato purchè di durata non inferiore ad un anno, hanno inteso tutelare, con quest'ultima espressione, esclusivamente 1 'integrità e la continuità dell 'anno scolastico sotto il profilo didatticoe amministrativo. Soddisfatte queste condizioni, non rileva, ai fini predetti, se il posto sia semplicemente disponibile o anche vacante.
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Le assemblee di cui all 'art. 8 non possono superare il numero di due al mese per ciascuna delle due distinte categorie di personale docente e A T A, ove indette separatamente.
Il Presidente
Guido Fantoni
Roma, 11 FEBBRAIO 2004
Prot.302
OGGETTO: Quesiti su applicazione del Contratto collettivo nazionale di lavoro del 24 luglio 2003 relativo al comparto scuola.
Come è noto, in data 24 luglio 2003 è stato sottoscritto il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto scuola. per il quadriennio normativo 2002/2005 e il primo biennio economico 2002/2003.
Al riguardo, si fa presente che alcuni Uffici periferici, Istituzioni scolastiche e gli stessi interessati hanno posto quesiti sull'applicazione di alcuni istituti contrattuali e nello stesso tempo le Organizzazioni sindacali della scuola hanno rappresentato l'esigenza che il C.C.N.L. abbia una applicazione univoca e condivisa dei vari articoli, evitando, così, una disparità di attuazione nei confronti del personale.
In particolare, si segnalano i seguenti aspetti contrattuali che, a parere di questa Amministrazione, necessitano di ulteriori chiarimenti:
1) La norma di cui all’art.17 comma 8, (trattamento economico spettante in caso di malattia, innovativa rispetto ai precedenti Contratti, decorre dal 24 luglio 2003 (art.1, comma 3, in cui si legge che gli effetti giuridici decorrono dal giorno della sottoscrizione del Contratto stesso) o dal l° gennaio 2002 (art.1, comma 2, in cui si legge che il Contratto è valido da tale ultima data per la parte economica)?
2) gli articoli 33 e 58 hanno introdotto la possibilità di accettare, rispettivamente da parte del personale docente ed A.T.A., rapporti di lavoro a tempo determinato purché di durata non inferiore ad un anno. Si chiede se con tale dicitura si sia voluto intendere che possono essere instaurati i predetti rapporti di lavoro solo sui posti "vacanti" ovvero anche sui posti coperti dal titolare assente per l'intero anno scolastico ancorché l'incarico viene conferito fino al termine delle attività didattiche per il personale docente ed al 30 giungo per il personale A.T.A..
3) l'art.8, comma 2, prevede che in ciascuna scuola non possono essere tenute più di due assemblee al mese. Nel caso in cui vengano indette nello stesso mese assemblee separate per docenti ed A.T.A., ovvero assemblee generali, il limite resta sempre di due assemblee al mese oppure deve intendersi due assemblee in un mese per categoria di personale?
Si resta in attesa delle cortesi precisazioni che codesta Agenzia vorrà fornire in merito alle questioni prospettate, sentite anche, eventualmente, le Organizzazioni sindacali firmatarie del Contratto.
Il Direttore Generale
Giuseppe Consentino
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