Ferie supplenti e pagamenti
Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze 25 marzo 2003, n. 17: precisazioni in merito all’applicazione della circolare del MIUR del 2 agosto 2002, prot. 452, concernente le modalità di corresponsione ai docenti con contratto a tempo determinato del compenso sostitutivo per ferie non fruite e per partecipazione agli esami
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Una nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze chiarisce che i docenti nominati sino al 30 giugno “non hanno l’obbligo di chiederne la fruizione nei periodi di sospensione delle lezioni” leggi Natale e Pasqua. Riportiamo anche la Circ. del 2.8.2002, stavolta del MIUR, che affronta lo stesso tema.
Roma, 8 aprile 2003
_______________________
Testo della circolare
Ragioneria Generale dello Stato
Ispettorato Generale di Finanza
Circolare Ministero dell’Economia e delle Finanze 25 marzo 2003, n. 17
Oggetto: Precisazioni in merito all’applicazione della circolare del MIUR del 2 agosto 2002, prot. 452, concernente le modalità di corresponsione ai docenti con contratto a tempo determinato del compenso sostitutivo per ferie non fruite e per partecipazione agli esami
In relazione ad alcune richieste di chiarimenti pervenute da diverse Ragionerie provinciali, si forniscono le seguenti precisazioni in merito all’applicazione della circolare del MIUR del 2 agosto 2002, prot. 452, concernente le modalità di corresponsione ai docenti con contratto a tempo determinato del compenso sostitutivo per ferie non fruite e per partecipazione agli esami.
Il periodo che va dalla data di conclusione delle lezioni (termine stabilito annualmente dal MIUR e ricadente di norma nella 2° decade di giugno) al 30 giugno non comporta necessariamente la sospensione delle attività didattiche, che per espressa previsione normativa (articolo 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) si svolgono dal 1° settembre al 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità.
Tale periodo, non qualificabile quindi come "sospensione delle attività didattiche", non può che considerarsi di sospensione delle lezioni, non prevedendo l’ordinamento scolastico altra configurazione.
L’accordo di interpretazione autentica dell’articolo 19 del C.C.N.L. – comparto scuola – sottoscritto il 4 agosto 1995, ha lo scopo di equiparare dal punto di vista della fruizione delle ferie il personale docente a tempo determinato con quello a tempo indeterminato.
I docenti a tempo determinato, nominati fino al 30 giugno o fino al completamento degli esami di maturità, non hanno quindi la possibilità di fruire dei giorni di ferie nel periodo luglio-agosto, ma, allo stesso tempo e al pari dei docenti a tempo indeterminato, non hanno l’obbligo di chiederne la fruizione nei periodi di sospensione delle lezioni. Proprio per tali motivazioni l’accordo integrativo stabilisce che si dia luogo al pagamento sostitutivo.
Si ritiene, pertanto, che in questa fattispecie i provvedimenti del pagamento del compenso sostitutivo in parola debbano contenere esclusivamente l’attestazione, a fini di semplificazione da inserire come premessa al decreto di liquidazione, che il docente a tempo determinato non abbia chiesto e non abbia di fatto usufruito dei giorni di ferie spettanti nei periodi di sospensione delle lezioni.
Come già indicato nella citata circolare del MIUR, si precisa che la tabella trasmessa dalla Direzione Provinciale dei servizi vari contiene una colonna che evidenzia se la mancata fruizione sia dovuta a improrogabili motivi di servizio, perché potrebbe di fatto verificarsi la fattispecie di richiesta di ferie da parte del docente non concessa per motivi di servizio. In tal caso la documentazione deve essere integrata con la richiesta presentata dal docente e la conseguente comunicazione motivata di diniego da parte del dirigente scolastico.
Il Ragioniere Generale dello Stato - Grilli
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